Aggiornamento linee guida europee Reg.853/2004
il 1 agosto 2013 sono state aggiornate le indicazioni sull'attuazione di alcune disposizioni del Reg.853/2004. Si segnala in particolare:
- possibilità di utilizzare il marchio di identificazione comunitario per prodotti che non ricadono strettamente nell'ambito del reg.853/2004 laddove lo stabilimento fabbrichi sia prodotti di origine animale che altri prodotti;
- chiarimenti in merito alle definizioni di commercio al dettaglio e alle applicazioni del Reg.852 e del Reg.853, anche per i depositi frigoriferi;
. chiarimenti in merito all'identificazione degli animali sporchi al macello e relative procedure operative per la risoluzione del problema;
- indicazioni in merito al trasporto a caldo delle carni (tempo massimo di trasporto ed individuazione del tipo di prodotti specifici a cui sono destinate);
- puntualizzazione sulle preparazioni di carni e prodotti di carne, in relazione al fatto che le preparazioni di carne possano ricadere, per quanto riguarda l'suo di additivi, sia tra i prodotti trasformati che tra quelli non trasformati. Su queste indicazioni sarebbe interessante aprire una discussione in quanto amio avviso il testo non è molto chiaro e lascia spazio a interpretazioni;
-aggiornamento degli elenchi dei prodotti trasformati di origine animale.